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Accordo volontario contenitori

Da In News Il 2021-11-17


Ecco una serie di chiarimenti in ordine all’accordo siglato il 3 giugno 2021 nell’ambito del Comitato Nazionale Trasporto Contenitori

L’articolo 5, primo comma, del D. Lgs. 286/05, prevede che “le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale”.

Gli accordi volontari sono poi richiamati in altri articoli dello stesso decreto, quale strumento derogativo della normativa di settore (ad esempio, per quanto riguarda la disciplina dei tempi di attesa al carico e allo scarico, derogabile solo “in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica”).

Gli accordi volontari possono avere effetto solo se il loro contenuto costituisca la base per la disciplina di uno specifico contratto: in altre parole spetta alle parti del rapporto verificare se il contenuto di un accordo volontario soddisfi le loro esigenze ed eventualmente, in caso di risposta affermativa, includerne il contenuto nel contratto di trasporto (scritto) che andranno a stipulare.

Il 3 giugno 2021, a distanza di più di quindici anni quindi dall’introduzione di questo strumento, è stato siglato, nell’ambito del Comitato Nazionale Trasporto Contenitori il primo accordo volontario di diritto privato, siglato da ASSARMATORI – ASSOLOGISTICA – CONFITARMA – FEDERAGENTI per la Committenza e da ANITA – ASSOTIR – CNA/FITA – CONFARTIGIANATO TRASPORTI – CONFCOOPERATIVE – FAI – FEDIT – FIAP – LEGACOOP – TRASPORTOUNITO – UNITAI per l’Autotrasporto.

L’accordo (in vigore dal primo luglio), dopo una premessa introduttiva, affronta i seguenti aspetti:

  1. Disciplina della tracciabilità e registrazione dei cicli operativi dei camion nei bacini portuali, accordi di programma e regimi degli indennizzi;
  2. Regolamentazione delle attese al carico e allo scarico a stabilimento;
  3. Profili di criticità sul ritiro dei contenitori vuoti circa la responsabilità dello stato dei contenitori;
  4. Eliminare la differenza tra contenitori 20’ e 40’;
  5. Clausola di salvaguardia sul gasolio.

Ad una prima lettura l’accordo risulta essere improntato a mere dichiarazioni di principio prive di efficacia precettiva concreta e in ogni caso non contiene disposizioni derogative della normativa di settore, risultando pertanto essere essenzialmente una sorta di promemoria per guidare le parti nella redazione di un contratto di autotrasporto, evidenziando alcune criticità ritenute dalle associazioni firmatarie particolarmente rilevanti con riferimento ai servizi aventi ad oggetto contenitori.

Giova ribadire in ogni caso come quanto previsto dall’accordo non sia vincolante né per i soggetti che aderiscono alle associazioni firmatarie né, e a maggior ragione, per terze parti non riconducibili a tali associazioni.

Sin dalla pubblicazione del decreto legislativo 286/05 la stipula degli accordi volontari è stata considerata nell’opinione degli operatori un valido strumento per apportare correttivi alla normativa di settore e introdurre le opportune integrazioni.

L’accordo del 3 giugno peraltro non soddisfa queste aspettative, in quanto non modifica sotto alcun aspetto il quadro normativo e non contiene alcuna previsione innovativa, limitandosi nella sostanza a richiamare le disposizioni di legge vigenti, evidenziando alcuni aspetti peculiari del trasporto di contenitori, che sarebbe auspicabile venissero tenuti in considerazione dalle parti in fase di stipulazione di un contratto avente ad oggetto containers.

La predisposizione di un contratto adeguatamente strutturato costituisce quindi per la committenza l’unico meccanismo di difesa per prevenire il rischio di contenzioso con la parte vettoriale, eventualmente anche attraverso l’individuazione di una disciplina ad hoc per gli aspetti evidenziati nell’accordo, che costituisce sotto questo profilo un valido spunto di riflessione per evidenziare criticità tipiche del trasporto contenitori.

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