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Zone Logistiche Semplificate: cosa succede con l’approvazione del decreto

Da In News Il 2024-04-05


Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) rappresentano un passo significativo nell’ambito della logistica e dello sviluppo industriale. Con l’approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, numero 40 del 4 marzo 2024, l’Italia ha disposto un quadro normativo per agevolare e incentivare le attività logistiche e produttive all’interno di queste zone. Vediamo cosa sono le ZLS, quali settori coinvolgono e quali vantaggi offrono.

Cosa sono le Zone Logistiche Semplificate (ZLS)?

Le ZLS sono aree geografiche designate all’interno delle quali vengono semplificate le procedure burocratiche e autorizzative per le imprese. Di fatto, prendono le mosse da quanto già previsto dalle Zone Economiche Speciali (ZES), pur presentando alcune novità importanti.

Le ZLS mirano a promuovere gli investimenti, la crescita economica e l’efficienza logistica, considerando le opere per la realizzazione di progetti al loro interno come di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Possono includere non solo aree portuali (la cui presenza è obbligatoria), ma anche altre zone che siano loro economicamente collegate.

Settori e aree coinvolti

Le ZLS interessano diversi settori e aree produttive.

Al primo posto troviamo la Logistica e i Trasporti: lo scopo delle ZLS è favorire lo sviluppo di infrastrutture logistiche, come magazzini, centri di distribuzione e piattaforme di trasporto, e di incentivare le attività legate al trasporto marittimo, ferroviario, stradale e aereo.

La macro area Industria e Produzione è agevolata dalle ZLS nell’insediamento di imprese industriali e produttive, mentre settori come quelli manifatturiero, automobilistico, elettronico e chimico possono anch’essi beneficiare di semplificazioni.

Altro capitolo importante è rappresentato dal Commercio Internazionale, con zone franche doganali intercluse all’interno delle ZLS ad agevolare gli scambi commerciali internazionali.

Istituzione, sviluppo e durata

La Proposta di istituzione e il seguente Piano di sviluppo strategico di una ZLS deve provenire da un Presidente di regione (o dai Presidenti delle regioni interessate in caso di ZLS interregionale) e definisce sia le agevolazioni, sia gli incentivi che possono essere concessi, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge.

La durata delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) è definita in base agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa previste dal Piano di sviluppo strategico: non può essere inferiore a sette anni e può essere rinnovata fino a un massimo di altri sette, sempre su richiesta delle regioni interessate.

Cosa contiene il Decreto?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.40 del 4 marzo 2024 contiene alcune disposizioni chiave in merito al Nesso Economico Funzionale, all’Autorizzazione Unica e alla Durata delle ZLS.

Il Nesso Economico Funzionale delimita contenuto ed estensione delle ZLS: esse devono includere almeno un’Area portuale e possono estendersi ad altre aree non territorialmente adiacenti, a patto che abbiano un nesso economico funzionale con l’Area portuale stessa. Quest’ultimo sussiste se vi è la presenza o il potenziale sviluppo di attività economico-produttive o infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

Un aspetto da considerare è che se in una delle regioni coinvolte vi sono più Autorità di sistema portuale con scali geograficamente posizionati in regioni differenti, la Regione può istituire una seconda ZLS che può includere, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all’Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti.

L’Autorizzazione Unica dispone, invece, che i progetti all’interno della ZLS non sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività o a comunicazione, ma richiedono un’unica autorizzazione, il che semplifica le procedure burocratiche per le imprese.

Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono infatti tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta previsti dalla vigente legislazione (ci riferiamo a valutazioni d’impatto ambientale o VIA, valutazioni ambientali strategiche o VAS e autorizzazioni integrate ambientali o AIA, ma anche autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie).

Infine la durata delle ZLS è di minimo sette anni, rinnovabile per un ulteriore settennato, con un monitoraggio delle attività che influisce sulla decisione di rinnovo.

Il ruolo del monitoraggio

Il monitoraggio delle attività svolte nelle ZLS è un processo ritenuto essenziale per valutarne l’efficacia e l’impatto, nonché per garantire che si raggiungano gli obiettivi prefissati e per apportare eventuali correzioni in itinere.

Il meccanismo di monitoraggio prevede che si definiscano degli indicatori chiave per misurare il successo delle ZLS che possono includere investimenti, nuovi posti di lavoro, sviluppo infrastrutturale e attività economiche.

Vi è poi una raccolta dati effettuata dalle autorità competenti sulle attività all’interno delle ZLS. Si tratta di informazioni che possono provenire da imprese, enti pubblici e altre fonti, cui segue una fase di analisi e valutazione, nella quale gli esperti analizzano i dati per valutare l’andamento delle attività in termini di impatti economici, sociali e ambientali.

In base ai risultati del monitoraggio, si apportano eventuali modifiche alle politiche o alle procedure, con l’obiettivo finale di ottimizzare gli incentivi e migliorare le prestazioni delle ZLS.

Sono anche previsti dei rapporti periodici per informare le parti interessate, imprese e istituzioni comprese, al fine di contribuire ad una gestione efficace delle ZLS.

Le zone doganali intercluse

Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite delle cosiddette ‘zone franche doganali intercluse’.

Di per sé, le Zone Franche Doganali (ZFD) sono spazi all’interno del territorio doganale dell’Unione Europea dove è possibile depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali.

Queste zone consentono di effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione; le merci possono poi essere importate, riesportate o vincolate a un altro regime doganale.

Le ZFD possono includere anche aree non territorialmente adiacenti all’Area portuale: in sintesi, sono spazi recintati con punti di ingresso e uscita sottoposti a vigilanza doganale, dove le formalità sono però semplificate.

Riferimenti normativi per approfondire

Di seguito i principali riferimenti normativi in materia di ZLS:

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40
    • Questo provvedimento, composto da 15 articoli, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2024 e l’entrata in vigore è prevista il 17 aprile prossimo
  • Comunicazione della Commissione europea C(2021) 2594
    • Fornisce orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2022-2027
    • Questi orientamenti influenzano le agevolazioni e gli incentivi concessi dalle regioni all’interno delle ZLS
  • Decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final
    • Approva la Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia per il periodo 2022-2027
    • Definisce le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste per le ZLS
  • Decisione della Commissione europea C(2022)1545 final
    • Approva la modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia per il periodo 2022-2027, con ricadute specifiche sulle ZLS
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205
    • Contiene disposizioni generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea
    • L’articolo 1, comma 65, di questa legge è fondamentale per la creazione delle ZLS in quanto definisce le agevolazioni previste per le imprese in rapporto ad investimenti nelle zone  ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

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